Verifica in sede ma sulla base di notizie acquisite altrove: è accertamento ‘a tavolino’
Respinte le obiezioni proposte dalla società contribuente per la limitazione delle garanzie previste in caso di accesso nei locali
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute