Patto parasociale smentito e nomina ad amministratore delegato saltata: possibile il risarcimento
Fondamentale però valutare la solidità e l’univocità della posizione assunta dai soci sottoscrittori del patto
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute