Occupazione suolo pubblico, tassa pagata anche sui cassonetti per l’immondizia
Confermato l’obbligo impositivo a carico della società che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti per conto del Comune
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute