In crisi per i molteplici finanziamenti: sì al ‘piano del consumatore’ se non ne è stato valutato il merito creditizio
Evidenti le colpe del debitore, che però sono rese meno gravi delle omissioni dei creditori
Consentita al condòmino l’utilizzazione più intensa della cosa comune al servizio della sua proprietà esclusiva, purché ne sia permesso il pari uso agli altri partecipi e non ne sia alterata la destinazione
Irrilevante, comunque, il superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute